22 novembre 2010

Liberate gli ostaggi! L’UE obbliga le pubbliche amministrazioni al pagamento rapido dei costi delle transazioni commerciali

Chiunque abbia avuto una Pubblica Amministrazione come controparte in una transazione commerciale lo sa bene: i pagamenti (solitamente generosi) vengono erogati (quasi) sempre con estremo e vergognoso ritardo. 

Un incarico di docenza che prevede il pagamento differito a 90 giorni dal termine dell’ultima lezione può dilatarsi fino a 360 giorni, 4 volte di più del previsto! Nel manufatturiero i ritardi medi sono di 4 mesi, nell’edilizia si arriva fino a quasi 6 mesi.

Un’eternità, soprattutto per tutte le imprese medie e piccole (oltre che i singoli professionisti) che, tenute in “ostaggio” dalle pubbliche amministrazioni presso cui vantano credito,  non riescono a far fronte ai debiti contratti con le banche o altri istituti di credito.

Il rischio, nella migliore delle ipotesi, è quello del serio rallentamento dell’attività. Nelle ipotesi più gravi si rischia invece il fallimento. Oltre alle imprese, che subiscono le conseguenze dei ritardi per le ragioni appena ricordate (e anche perchè la legge impedisce la partecipazione ai bandi pubblicidi concorso per le imprese prive di bilanci in regola), sono coinvolti i cittadini, che vedono allungarsi i tempi di realizzazione di opere pubbliche o dell’erogazione dei servizi, e l’economia in generale, che risente della mancata circolazione di denaro.

Il problema è diffuso in tutta Europa. All’Italia però spetta il primato, in negativo, con un ritardo medio di 4 mesi e due settimane (che in alcuni casi raggiunge punte di uno o due anni) e un danno comstimato è di oltre 27 miliardi di Euro).  La recente risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre scorso interviene per porre la parola fine a questa situazione.

La risoluzione prevede che i pagamenti relativi a tutte le transazioni commerciali (a prescindere che siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche) devono essere versati entro 60 giorni dalla data di scadenza prevista nel contratto (o, in assenza, dal giorno di ricezione da parte del debitore di una fattura di pagamento). Decorso infruttuosamente tale termine, il creditore è legittimato ad applicare gli interessi di mora (pari all’8%) senza obbligo di notificare alcun preavviso di inadempimento o altro avviso che ricordi al debitore il suo obbligo di pagare.

E’ altresì agevolata, da parte degli Stati membri, la diffusione di buone prassi, come ad esempio la preparazione e diffusione di un elenco di “buoni pagatori”, che certifichi la correttezza dei soggetti elencati nel rispetto delle norme sui tempi di pagamento.

Si tratta di un cambiamento importante, con un tempo di adeguamento molto ridotto: appena 24 mesi. La mia impressione è che l’Italia rischi di arrivare impreparata all’appuntamento, sottoponendosi così al rischio di nuovi ricorsi e sanzioni da parte dell’UE. Sarebbe forse utile provare a realizzare sin da subito un gruppo di lavoro che certifichi i tempi medi per singola amministrazione e individui le pratiche virtuose, separandole da quelle viziose. Successivamente il gruppo dovrebbe occuparsi di diffondere l’elenco e individuare contestualmente alcune soluzioni rapide.

L’impressione è che in molti casi il ritardo nei pagamenti non dipenda da scarsa liquidità ma dalla farraginosità delle procedure amministrative. In ultima battuta, sarebbe utile che le amministrazioni stipulassero con i propri creditori un “accordo tra gentiluomini”, con l’impegno (inizialmente solo morale) a corrispondere le somme dovute entro i termini massimi.

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